1. Ogni elemento risultante dalla procedura di conciliazione prevista dalla presente legge è riservato. Di ogni promessa, offerta, affermazione, dichiarazione verbale o scritta, condotta e quanto altro collegato e connesso con la procedura di conciliazione, in quanto implicitamente finalizzati alla sola ricerca dell'accordo, sono vietate la diffusione e la produzione.
2. A tutti i partecipanti, a qualunque titolo, alla procedura di conciliazione è altresì fatto divieto di utilizzare in qualunque modo atti e notizie di cui al comma 1 sia in sede contenziosa, sia in sede arbitrale.
3. Né il conciliatore, né i suoi ausiliari o collaboratori e chiunque altro venga a conoscenza della procedura per ragioni di ufficio o di servizio, possono essere chiamati