Art. 12.
(Riservatezza e segreto professionale).

      1.  Ogni elemento risultante dalla procedura di conciliazione prevista dalla presente legge è riservato. Di ogni promessa, offerta, affermazione, dichiarazione verbale o scritta, condotta e quanto altro collegato e connesso con la procedura di conciliazione, in quanto implicitamente finalizzati alla sola ricerca dell'accordo, sono vietate la diffusione e la produzione.
      2.  A tutti i partecipanti, a qualunque titolo, alla procedura di conciliazione è altresì fatto divieto di utilizzare in qualunque modo atti e notizie di cui al comma 1 sia in sede contenziosa, sia in sede arbitrale.
      3.  Né il conciliatore, né i suoi ausiliari o collaboratori e chiunque altro venga a conoscenza della procedura per ragioni di ufficio o di servizio, possono essere chiamati

 

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a testimoniare sui fatti e sulle circostanze relativi alla procedura di conciliazione.
      4.  Al conciliatore è sempre consentito invocare il segreto professionale di cui all'articolo 622 del codice penale.
      5.  Alla conclusione del procedimento di conciliazione, il conciliatore provvede, su espressa richiesta delle parti, a restituire tutta la documentazione raccolta, senza conservarne copia.